Presentazione delle liste amministrative 2012

Qui il file con la modulistica per le elezioni amministrative nella Regione Siciliana.

Per la documentazione ufficiale si rimanda al sito della Regiona Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/

 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICAZIONE N. 3
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE
A SINDACO
ISTRUZIONI
Anno 2012
2
INDICE
CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
§ 1 – Norme legislative …………………………………………………………. Pag. 9
§ 2 – Elenco dei documenti necessari …………………………………….. » 9
§ 3 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla
carica di consigliere comunale………………………………………..
» 10
§ 4 – Dichiarazione di presentazione della lista ……………………….. » 12
§ 5 – Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti
di lista ………………………………………………………………….
16
§ 6 – Certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista
nelle liste elettorali del comune ……………………………………. » 16
§ 7 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale
e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell’art.
7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall’art. 1, l.r.
n. 35/97………………………………………………………………………. » 17
§ 8 – Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica………………………… » 19
§ 9 – Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n.
197 (Cittadinanza europea) ……………………………………………. » 20
§ 10

Esenzione dalle tasse di bollo ………………………………………. Pag. 21
§ 11

Modalità per la materiale presentazione della lista ……….. » 21
§ 12

Termini per la presentazione delle candidature ……………. » 21
§ 13

Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione
delle candidature………………………………………………………….
»
22
§ 14

Sanzioni penali …………………………………………………………… » 22
3
CAPITOLO II
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
§ 15 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale. » 23
§ 16 – Deliberazione della commissione e nuova riunione …………. » 28
§ 17 – Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate
liste dei candidati alla carica di consigliere comunale ….. .
» 29
§ 18 – Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco
ed al prefetto
» 29
§ 19 – Comunicazione al sindaco dell’elenco dei delegati » 30
CAPITOLO III
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
§ 20 – Carattere facoltativo della designazione ………………………. » 30
§ 21 – Modalità della designazione …………………………………………. » 31
§ 22 – Organo al quale vanno presentate le designazioni dei
rappresentanti di
……………………………………………………………..
» 31
§ 23 – Requisiti dei rappresentanti di lista ……………………………… » 32
CAPITOLO IV
COMPITI DEL SINDACO E DELL’UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO
§ 24 – Adempimenti di competenza del sindaco ………………………… » 33
§ 25 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo………………… » 33
CAPITOLO V
TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO
§ 26 – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco – Norme di
4
disciplina ……………………………………………………………………. » 33
§ 27 – Adempimenti della commissione elettorale circondariale . » 35
§ 28 – Compiti del sindaco e del prefetto ………………………………… » 35
§ 29 – Vigilanza dell’Ufficio Territoriale del Governo ……………….. » 36
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE
CANDIDATURE A SINDACO NELLA REGIONE SICILIANA
– Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3.
Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella
Regione siciliana (artt. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 63,
64, 65, 66, 70) » 38
– Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo
definitivo del codice penale (artt. 416 bis e 416 ter) » 48
– Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana. Pag. 49
– Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29. Norme modificative ed
integrative del procedimento elettorale (art. 1). » 50
– Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali
e di quartiere (artt. dal 9 al 14). » 51
– Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire efficienza
al procedimento elettorale » 58
– Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36. Norme modificative
ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi
regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5
marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e
di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative
dellíart. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attivit‡
di utilità collettiva in favore dei giovani (art. 18) ……………….. » 60
– Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Norme per l’elezione con suffragio
popolare del sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comu5
ni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica (artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) .. » 61
– Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni comunali e provinciali (artt. 3 e 4). » 66
– Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Nuove norme per l’elezione
con suffragio popolare del presidente della provincia regionale.
Norme per l’elezione dei consigli delle province regionali,
per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione
di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U.
approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale
26 agosto 1992, n. 7 (art. 49). » 67
– Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Provvedimenti per la
prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle
costruzioni edilizie abusive esistenti (art. 4 commi 3 e 4) ……. Pag. 68
– D. Leg.vo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva
94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza …………………………………………………………………. » 69
– Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Nuove norme per la
elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale (artt. 1, 2, 3, 4,
8, 12, 15, 16 e 18) » 72
– Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali ……………………………………………….» …84
Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6 Modifiche di norme in
materia di elezione, composizione e decadenza degli organi
comunali e provinciali………………………………. ……….. ..»… 86
Legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7 ….. ……. ..» …92
ALLEGATI
N. 1 Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale per i comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti.
6
N. 1 bis Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale per i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.
N. 1 ter Modello di atto separato di una dichiarazione di
presentazione di candidato alla carica di sindaco e di
lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
N. 2 Verbale di adesione alla dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati per l’elettore
che non sappia o che non possa sottoscrivere.
N. 3 Dichiarazione di presentazione di lista di candidati
senza obbligo di sottoscrizioni.
N. 3 bis – Delega per la presentazione della lista dei candidati a
consigliere comunale e della collegata candidatura a
Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione.
N. 4 Certificato collettivo attestante la iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali
N. 5 Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti.
N. 5 bis Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
N. 5 ter Dichiarazione di collegamento della lista di candidati a
consigliere comunale alla candidatura a Sindaco.
N. 5 quater Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura
a consigliere comunale.
N. 6 Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa
davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/1992, come sostituito dall’art. 1 l.r. n. 35/97.
N. 6 bis Dichiarazione del candidato a consigliere comunale, resa
davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/1992, come sostituito dall’art. 1 l.r. n. 35/97.
N. 7 Certificato collettivo attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali.
N. 8 Mod. n. 9 CS – Ricevuta di una lista di candidati per i
comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, da
rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
7
sostituisce legalmente.
N. 9 Mod. n. 9 CS/1 bis – Ricevuta di una lista di candidati per
i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
sostituisce legalmente.
N. 10 Mod. n. 11 CS – Comunicazione al sindaco delle
candidature ammesse.
N. 11 Mod. n. 12 CS – Ricevuta di designazione dei
rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la
sezione o presso l’Ufficio centrale.
N. 12 Mod. n. 15 CS – Modello di manifesto per la pubblicazione
dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei
candida- ti per i comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti.
N. 12 bis – Mod. n. 15 CS/1 – Modello di manifesto per la
pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle
liste dei candidati per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
8
ISTRUZIONI
CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE
CANDIDATURE A SINDACO
§ 1 – Norme legislative.
Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati
a consigliere comunale e delle candidature a sindaco sono contenute
negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del T.U. delle leggi per la
elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con
D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nell’art. 1 della legge regionale 7 maggio
1977, n. 29, nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, richiamato
espressamente dall’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26,
negli artt. 6, 7 e 9 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7.
Da ultimo tale disciplina ha subito notevoli innovazioni, specie per
l’introduzione del principio di collegamento delle candidature a sindaco alle
liste dei candidati a consigliere comunale, per effetto degli artt. 1 , 2 , 3 , 4 ,
12 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; le citate disposizioni
di cui alla legge regionale n. 35/97 hanno inciso sul contenuto di alcune
delle norme su richiamate.
Da ultimo, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha introdotto,
per le elezioni amministrative degli enti locali, il contenzioso
endoprocedimentale finalizzato alla immediata impugnativa degli atti di
esclusione dal procedimento preparatorio.
§ 2 – Elenco dei documenti necessari (1).
In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è
necessaria la produzione di documenti alcuni dei quali vengono
schematizzati, in via esemplificativa, nella sezione degli allegati di
questo volume, e che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi
successivi. Detti documenti possono così riassumersi:
(1) l ’ art. 2, commi 3 e 4, e l ’ a r t . 3, comma 11, della legge 5. 0 5 . 1 9 9 7 ,
n. 127, concernente lo snellimento dell’attività amministrativa, non sono applicabili
nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della
presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza
per la specialità e specificità delle norme che sono “poste a garanzia dell’interesse
pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un
maggior rigore” (C.d.S., Sez. V, n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).
10
1) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e collegata
candidatura a sindaco;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista nelle
liste elettorali del comune;
4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di
sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e
dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. n.
7/92, come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista;
7) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: certificati
attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in
mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali
liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).
§ 3 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla
carica di consigliere comunale.
Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo.
Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista
che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35) e cioè:
– almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione sino a
3.000 abitanti;
– almeno 11 e non più di 15 nei comuni con popolazione da
3.001 a 10.000 abitanti.
B) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 15.000
abitanti:
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto
dell’accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale ( c. 2 dell’art. 2 bis della l.r.
11
n. 35/97 come introdotto c. 1 dell’art. 8 della l.r. 05.04.2011 n. 6).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4,
comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).
Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei
consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà
procedersi, in conformità al criterio fissato dall’art. 4, primo comma, della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il
numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo
anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato
all’unità superiore.
Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:
– da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000
abitanti.
C) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto
dell’accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale ( comma 2 dell’art. 3 della
l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell’articolo 8 della l.r.
05.04.2011 n. 6).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4,
comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).
Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei
consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, dovrà
procedersi, in conformità al criterio fissato dall’art. 4, primo comma, della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il
numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo
anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato
all’unità superiore. Quindi il numero dei candidati da comprendere in
ciascuna lista sarà:
– da 13 a 20 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.
– da 20 a 30 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano
capoluoghi di provincia;
– da 27 a 40 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000
abitanti;
– da 30 a 45 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000
abitanti;
12
– da 33 a 50 nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti.
La composizione dei consigli comunali è stabilita dall’art. 43
dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 52 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 26.
§ 4 – Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione
scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta
dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali
che la legge stessa richiede. Con la lista va anche indicato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma
amministrativo.
Si allegano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano,
potranno prendere a modello nella sezione degli allegati di questo volume.
I requisiti sostanziali di cui sopra sono:
a) Numero dei presentatori.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio
comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni
comune deve essere sottoscritta, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35:
– da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
– da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
– da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
– da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
– da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
– da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
– da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
– da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di
13
presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall’art. 1 l.r. 35/97).
Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione
assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati
figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali
sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo
prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la
loro candidatura.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due
anni e multa fino a € 2.065,00 art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20
agosto 1960, n. 3, che riproduce l’art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960,
n. 570).
b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di
sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l’elezione del
consiglio comunale (2).
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (vedi allegati).
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.
A norma dell’art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg.
20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l’art. 27, comma 1, della l.r. 1
settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti
nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il
contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei
sottoscrittori.
Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e
data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3).
Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli
successivi al primo, del simbolo di lista.
Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia
presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei nomi dei
candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei
candidati.
(2) – Il collegamento si effettua con una lista nei comuni con popolazione sino a
10.000 abitanti, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
15.000, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
14
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto
documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione
degli atti pubblici notarili, in particolare
– il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle
firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni dei
presentatori;
– sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del
simbolo della lista mediante adesivo;
– i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere
numerati progressivamente;
– l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più
ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve
essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di
un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l’apposizione del timbro e
della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di
congiunzione.
Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per
fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione
della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un
notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco
(vedi all. n. 2).
Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i
partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in
gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno
tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati
saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o
del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7,
comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1,
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35). Si allega, a titolo
esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza
obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n.
3 bis).
L’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto
che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed
integrato dalla legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99.
15
Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i
seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e
collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali,
segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia,
sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio
comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio
circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario
comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco,
funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale
che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al
sindaco del comune.
L’autenticazione deve essere redatta come le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione
delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
d) Contrassegno della lista.
Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di
contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato
con D.P. Reg. n. 3/60).
I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei
candidati e sulle schede di votazione.
I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non
ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o
possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o
con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a
meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti
del partito o del gruppo, mediante firma autentica.
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei
contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori
delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione
della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o
tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un
cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste
dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la
riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori
avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come
risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
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Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del
contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni
dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle
schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente
identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella
inferiore dei modelli medesimi.
§ 5 – Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti
di lista.
Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto
separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle
operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista
presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale ed a compiere gli altri atti
previsti dalla legge.
Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono
effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità
prescritte per l’autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.
In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse
persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che
hanno luogo.
La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla
prevede circa i requisiti dei delegati stessi.
Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si
ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale
attiva. Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da
ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e
non fra i candidati.
Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano
presentatori. L’indicazione dei delegati, incaricati di designare i
rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell’ammissione
della lista, in quanto essa avviene nell’interesse della lista rappresentata e
del sindaco cui tale lista si collega.
Un’eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola
conseguenza l’impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare
propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l’ufficio centrale.
§ 6 – Certificati attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista
nelle liste elettorali del comune.
Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per
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rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale
condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati
comprovanti il possesso del requisito richiesto. Tali certificati potranno
essere anche collettivi (allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai
sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta. Ogni ritardo, doloso o colposo,
da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo
pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto,
ciò deve essere assolutamente impedito con l’uso tempestivo dei mezzi che
la legge pone a disposizione dell’autorità governativa. I prefetti dovranno,
quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune
inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i
certificati possano essere immediatamente rilasciati.
§ 7 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e
dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dello art. 7, comma 8, della
l.r. n. 7/92, come sostituito dall’art. 1, l.r. n. 35/97.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo
stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda il § 4.
Per i candidati che si trovino, eventualmente, all’estero,
l’autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve
essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.
Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della
candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione,
pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà
opportuno.
La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere
singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in
contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare
sic et simpliciter la candidatura.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato
che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così
come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento rispettando
la medesima procedura. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal
Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V – dec. n. 1384/1998)
che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle
candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla
composizione della lista, ma soltanto sul diritto all’elezione del
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rinunciatario.
Si allegano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di
accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).
Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve
essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r.
26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1 della l.r. 15 settembre 1997,
n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).
La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l’esclusione del
candidato.
Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di
consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di
accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione,
l’esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dal comma 1, dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche (3).
Quanto sopra nella considerazione della vigenza della normativa in
questione e della permanenza in capo alla Commissione elettorale
circondariale (art. 18, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle
condizioni previste dalla citata disposizione legislativa; qualora sia
accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta
norma, ciò comporterà la eliminazione della candidatura. Si riportano, qui
di seguito, i principi contenuti nell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1, della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35.
All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di
sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro
comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura
dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell’elenco di
almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all’albo
pretorio. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in
altri comuni.
E’ consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed
alla carica di consigliere nello stesso comune. In caso di elezione ad
entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di
consigliere comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco, all’atto della dichiarazione di
accettazione della candidatura, deve dichiarare:
a) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:
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– il collegamento con una lista di candidati presentata per l’elezione
del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2,
comma 2, l.r. n. 35/97).
b) Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a
15.000 abitanti: (art. 8 della l.r. 6/11)
– il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del
consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate
(art. 2 bis, comma 2, l.r. n. 35/97 – comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 8
della l.r. 6/11).
c) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
– il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del
consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate
(art. 3, comma 2, l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 della
l.r. 6/11)).
§ 8 – Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica.
Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di
elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.
Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in
unico atto.
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e
le garanzie richiamate al precedente § 6 per il rilascio dei certificati per i
presentatori delle liste.
Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo
(allegato n. 7).
(3) – Il contenuto di tale disposizione è stato trafuso nell’articolo 58 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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§ 9 – Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996,
n. 197 (Cittadinanza europea).
Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19
dicembre 1994, ha previsto l’elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli
organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell’Unione europea,
residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
A tal fine è stata prevista l’iscrizione di tali soggetti nelle liste
elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui
al predetto D.L.vo n. 197/96.
Riguardo all’elettorato passivo, i cittadini dell’Unione che intendono
presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre,
all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza,
dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti
che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del
comune di residenza, i cittadini dell’Unione devono produrre un attestato
del comune stesso circa l’avvenuta presentazione, nel termine di cui all’art.
3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo
all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della
domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le
decisioni relative all’ammissione della candidatura, con espressa
avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle
forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a
consigliere circoscrizionale.
Si precisa, tuttavia, che l’eleggibilità in questione afferisce alla
candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all’eventuale
nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini
italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con
circolare del Ministero dell’Interno del 16.4.1996.
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In detta circolare, peraltro, si specifica: “Tale limitazione,
espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di
recepimento della direttiva, trova giustificazione nell’esigenza di assicurare
che funzioni e competenze statali, attribuite dall’ordinamento nazionale agli
anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai
cittadini italiani”.
§ 10 – Esenzione dalle tasse di bollo.
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della
dichiarazione di presentazione delle candidature, sono esenti da bollo.
(Cfr. Tabella di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e
successive modifiche ed integrazioni).
§ 11 – Modalità per la materiale presentazione della lista.
La presentazione delle candidature intesa come loro “materiale”
consegna alla autorità competente deve essere fatta alla segreteria del
comune per il quale le candidature vengono proposte.
Poiché come sarà in seguito illustrato, la commissione elettorale
circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede
all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa
mediante sorteggio, i contrassegni delle liste verranno riportati sul
manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l’ordine
risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di
presentazione o di ammissione.
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale
delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti
o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori
della lista stessa, o dai delegati di lista.
§ 12 – Termini per la presentazione delle candidature.
Le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate
candidature a sindaco, con i relativi allegati, vanno presentate alla
segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno
antecedente quello della votazione; la presentazione può avvenire
solamente durante il normale orario d’ufficio e nell’ultimo giorno, anche se
festivo, fino alle ore 12,00 (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma,
del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1, lettera a), della legge regionale 7
maggio 1977, n. 29).
Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di
elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la
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segreteria degli Uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore
8,00 alle ore 20,00.
§ 13 – Compiti della segreteria del comune relativi alla
ricezione delle candidature.
Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di
legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente
effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre
al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti
gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di
documentazioni incomplete.
Al riguardo, si suggerisce l’adozione degli schemi di ricevuta allegati
alle presenti istruzioni (vedi allegati nn. 8 e 9).
E opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di
ricevere le liste dei candidati, con relativi allegati e contrassegni di lista
anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché
indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi,
l’ora della ricezione.
E’, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di
far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio, se
le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se
non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste
del comune, etc.).
E’, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale,
in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti,
che il segretario ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei
presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere
rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di
controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle
documentazioni ad esse inerenti.
§ 14 – Sanzioni penali.
La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione
delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e
punita con sanzioni particolarmente gravi.

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Giovanni Nocera
Sono Giovanni: marito di Chiara e padre di tre splendidi bimbi. Siciliano a Roma. Mi sono ritagliato questo spazio diversi anni fa e nel tempo questo sito è stato lo specchio delle mie attività. Sono appassionato della più alta forma di carità, secondo la definizione della Politica di Paolo VI. Mi impegno per i miei concittadini del Municipio 5 di Roma Capitale. Un occhio ad innovazione, lobbying ed internet marketig, soprattutto se riescono a funzionare insieme!