La finanziaria regionale discrimina la famiglia costituzionale

Nutro serie perplessità sulla norma della finanziaria, l’articolo 39 37 nella versione definitiva, in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana, che estende i benefici concessi alla famiglia alle unioni di fatto.
Il dibattito in Aula mi è sembrato surreale, poco attento alla sostanza della questione e molto indirizzato alla ricerca di un facile consenso mediatico. Molti gli interventi conditi da citazioni, chissà quanto fedeli, di Papa Francesco, del Concilio Vaticano II, per giustificare una norma che a mio modo di vedere ha una fragilità costituzionale che penso il Commissario dello Stato non avrà difficoltà a sollevare.

Intanto la materia non mi sembra di pertinenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, essendo un convinto autonomista mi piacerebbe che lo Statuto fosse usato per fughe in avanti in altre materie che invece sono costantemente trascurate. Il diritto civile resta ancora una norma esclusiva del Parlamento nazionale.

In secondo luogo ho sempre sostenuto che diritti si accompagnano a doveri. Concedere o estendere diritti, senza una proporzione in doveri è discriminante, in questo caso nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio, come prevede la nostra costituzione.

Il Governo regionale ha ritenuto opportuno presentare questa norma in finanziaria e l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, forse un dibattito più attento, con un dll autonomo, sarebbe stato la sede più opportuna per una discussione tanto delicata.

Aggiornamento 23 gennaio 2014

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’articolo della finanziaria con queste motivazioni:

L’art. 37 da adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.

Esso infatti estende tutte le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dall’ordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie mono-parentali.

Siffatta generalizzata estensione “tout court”, senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad  ognuno di questi, si ritiene incompatibile con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.

Ciò tuttavia non esclude che su singole questioni le due formazioni sociali, “id est” famiglia tradizionale e quella di “fatto” possano essere sovrapponibili e che la semplice esistenza di un rapporto di convivenza sia meritevole di tutela con riguardo a specifici interventi di sostegno mediante la disciplina di singoli servizi rivolti ai cittadini come ad esempio nell’ambito delle politiche abitative o dell’accesso a benefici assistenziali.

La norma in esame altresì introduce un’ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento all’interno della stessa categoria di “unioni di fatto” in quanto potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione.

Poiché l’istituzione di detti registri è frutto della discrezionalità dei singoli enti civici, e soltanto in alcuni di essi sono presenti, le coppie di fatto residenti in comuni privi di tali registri, sarebbero escluse da ogni possibilità di accedere ai benefici e alle provvidenze per una circostanza non dipendente dalla loro volontà, a prescindere dall’esistenza o meno del legame affettivo esistente.

Inoltre la disposizione contenuta nell’art. 37,  ampliando in maniera non definita e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dall’ordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi  oneri che in assenza della valutazione degli stessi nella relazione tecnica, inducono lo scrivente a sottoporre la disposizione in questione al vaglio di codesta Corte, anche sotto il profilo della violazione dell’art.81 della Costituzione.

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Giovanni Nocera
Sono Giovanni: marito di Chiara e padre di tre splendidi bimbi. Siciliano a Roma. Mi sono ritagliato questo spazio diversi anni fa e nel tempo questo sito è stato lo specchio delle mie attività. Sono appassionato della più alta forma di carità, secondo la definizione della Politica di Paolo VI. Mi impegno per i miei concittadini del Municipio 5 di Roma Capitale. Un occhio ad innovazione, lobbying ed internet marketig, soprattutto se riescono a funzionare insieme!